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I nuovi reati presupposto proposti dalla Commissione Greco

Si prevede l'introduzione di numerose fattispecie, rilevanti anche per l'attività delle società farmaceutiche.

I NUOVI REATI PRESUPPOSTO NEL PROGETTO DELLA COMMISSIONE “GRECO” 
La Commissione di Riforma del d.lgs. 231/2001, c.d. “commissione Greco”, propone l’introduzione di una serie di nuovi reati presupposto in grado di corresponsabilizzare l’ente.Si tratta perlopiù di categorie delittuose caratterizzate dalla logica di profitto, e pertanto pienamente aderenti alla ratio della 231, volta appunto al contrasto dei reati “di profitto”  commessi mediante l’ausilio della struttura organizzativa dell’ente.
Modifiche all’art. 25 ter
Anzitutto si apporta una parziale modifica all’art. 25-ter relativo ai reati societari, aggiungendo due delitti presupposto: il falso in prospetto (173 TUF) e l’infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (2635 c.c.).
Quanto al primo reato, l’introduzione risolverebbe il problema creatosi con lo spostamento del falso in prospetto dal codice civile al testo unico della finanza; in seguito alla modifica apportata dalla  legge 262/2005, infatti, il reato in questione non può più considerarsi richiamato dall’art 25 ter, creando così un sensibile vuoto di tutela, che appunto si vuole colmare.
Quanto all’ipotesi della c.d “corruzione privata”, il progetto di riforma, come esplicato nella relazione di accompagnamento, ne ha scelto l’inserimento avendo riguardo all’ipotesi di corruzione posta in essere da soggetti appartenenti a società diverse rispetto a quella che subisce il danno. La nuova norma, quindi, consentirebbe di colpire le imprese che si comportano come attori sleali sul mercato, corrompendo i gestori di società concorrenti.
Per ambedue i delitti sopra menzionati si applica la sola sanzione pecuniaria, compresa tra le 400 e le 1000 quote.
Modifiche all’art. 25septies
La nuova formulazione dell’art. 25 septies ha cercato da un lato di razionalizzare la materia,  accomunando le ipotesi di colpa derivante dalle specifiche violazioni di cui al d.lgs. 81/2008 a quelle derivanti da generiche omissioni di cautele sul lavoro, mirando dall’altro a creare una maggiore flessibilità della risposta sanzionatoria, sia abbattendo il minimo edittale della sanzione pecuniaria, sia prevedendo che le misure interdittive possano essere applicate solo qualora la violazione di norme antinfortunistiche presenti tratti di speciale gravità. 
La misura della sanzione interdittiva varia dai tre mesi all’anno mentre la sanzione pecuniaria varia dalle 100 alle 1000 quote.
Articolo 25 nonies
Il progetto prevede l’introduzione, nella platea dei reati presupposto, dei seguenti reati:
-          Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.): sanzione pecuniaria dalle 300 alle 750 quote e sanzione interdittiva compresa tra i sei mesi e l’anno.
-          Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p, con esclusione dell’ipotesi colposa prevista nel terzo comma). Per l’ipotesi ordinaria si prevedono sanzioni pecuniarie comprese tra le 400 e le 800 quote, mentre le sanzioni interdittive, fissate nel minimo a otto mesi, non possono superare l’anno e sei mesi; per l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell’ art. 355 c.p, le sanzioni pecuniarie variano tra le 500 e le 900 quote e quelle interdittive sono comprese tra i nove e i ventuno mesi. Infine, in relazione all’ipotesi prevista dal quarto comma dello stesso articolo (relativa ai mediatori ai subfornitori ed ai rappresentanti dei fornitori), si prevede una sanzione pecuniaria compresa tra le 800 e le 1000 quote e una sanzione interdittiva compresa tra gli otto e i diciotto mesi.
-          Frode nelle pubbliche forniture (art. 354 c.p). Con sanzioni pecuniarie che vanno da 500 a 1000 quote  e interdittive comprese tra i quattro e i dodici mesi, per l’ipotesi semplice, e che aumentano, per l’ipotesi aggravata, arrivando a essere comprese tra le 300 e le mille quote, con misure interdittive che vanno dai 6 ai 24 mesi.
Questa categoria di reati necessitava di essere inserita nel corpus della responsabilità amministrativa dell’ente anzitutto in un’ottica di tutela della concorrenza nelle gare pubbliche ed in secondo luogo perché spesso questi reati rappresentano lo strumento attraverso cui le imprese riescono a garantirsi amplissimi margini di profitto illecito, assumendo al contempo una posizione dominante nel mercato.   
Articolo 25 decies
Il nuovo articolo vedrebbe l’introduzione dei reati di usura ed estorsione. La corresponsabilizzazione degli enti per queste ipotesi delittuose rientra in un’ottica di contrasto all’attività della criminalità organizzata, iniziata con l’inserimento dei reati associativi ad opera della l. 146/2006, che sempre più tende a creare “zone grigie” di confine tra attività economica ed attività criminale. 
Anche per questi reati coesistono le sanzioni pecuniarie con quelle interdittive: le prime oscillano tra le 200 e le 800 quote, per l’usura, a tra le 300 e le mille per l’estorsione; mentre le sanzioni pecuniarie presentano una forbice compresa tra il 4 ed i dodici mesi, per l’usura, e tra i sei ed i ventiquattro mesi, per l’estorsione.  
Articolo 25undecies
Di estrema importanza risulta essere l’introduzione dei reati tributari nel novero delle ipotesi di corresponsabilizzazione dell’ente.Già da tempo la dottrina chiedeva l’inserimento di questa tipologia di delitti che rappresentano manifestazioni tipiche della criminalità di profitto generata all’interno dell’ente. Parte della dottrina (CARACCIOLI) aveva però evidenziato come vi fossero dei motivi ostativi all’introduzione della nuova categoria di reati presupposto, quali la presenza di una sanzione tributaria già irrogabile nei confronti dell’ente (art. 19 comma 2 d.lgs. 74/00) e l’indelegabilità degli obblighi tributari, che avrebbe creato disarmonie con la disciplina (tutta fondata sul presupposto di una spersonalizzazione dell’attività di impresa) contenuta nel d.lgs. 231/2001. A questi rilievi si era opposto chi (IELO) riteneva questi reati perfettamente compatibili con il tessuto della 231.
Il progetto di modifica individua solo alcuni reati contenuti nel decreto n. 74 del 2000, e precisamente:
-          art. 2 comma 1, dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (sanzione pecuniaria: da 600 a 1000 quote; interdittiva: da 6 mesi ad un anno).
-          art. 8, emissione di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti, con le medesime sanzioni previste per la precedente ipotesi.
-          art. 5, distruzione ed occultamento di documenti contabili (sanzione pecuniaria: da 500 a 900 quote; interdittiva: dai quattro ai nove mesi).
-          art. 10, omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA (sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote; sanzione interdittiva: dai tre agli otto mesi). 
Articolo 25 duodecies
L’articolo in questione introduce la categoria di reati contro l’inviolabilità del domicilio e dei segreti, ritenendo, come afferma la stessa relazione, che questi reati, ove compiuti all’interno della struttura dell’ente, vedano amplificata la propria portata lesiva e la dimensione di profitto ricavabile.I nuovi reati presupposto sono:
-          Interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.);
-          Accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
-          Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.):
-          Diffusione di apparecchiature, dispositivi o  programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p., come recentemente modificato dalla l. 48/08 di ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica). 
Art 25terdecies
L’art. 25 terdecies introduce tra i rati presupposto talune fattispecie in materia di abusivismo bancario e finanziario. La norma serve appunto per colpire gli operatori del settore che, sottraendosi volontariamente alla vigilanza delle autorità di settore, rappresentano, per ciò solo, un pericolo per i risparmiatori e per il mercato in genere.  Il testo del progetto di riforma inserisce quindi i reati di cui agli artt. 131, 131bis e 132 del Testo Unico Bancario, e all’art. 161 del Testo Unico della Finanza, comminando per tutti sia la sanzione pecuniaria, compresa tra le 400 e le mille quote, che la sanzione interdittiva, compresa tra i sei ed i diciotto mesi.
Art. 25 quatordecies
Infine, il progetto di riforma tenta di colpire le imprese che impiegano manodopera clandestina; viene pertanto inserito il reato di cui al comma 12 dell’art. 22 d.lgs 286/98, che punisce il datore di lavoro che impieghi soggetti privi di permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo.Anche questo reato in realtà implica un’alterazione della par condicio tra operatori economici ed è foriero di profitti illeciti per l’ente, poiché in genere la manodopera clandestina viene pagata meno e riceve meno cautele contrattuali.Trattandosi di una contravvenzione, la condotta potrà essere perseguita anche a titolo di colpa, andranno pertanto applicati i criteri oggettivi e soggettivi di ascrizione della responsabilità all’ente previsti specificamente per i reati colposi dallo stesso progetto di riforma. 
(Maurizio Arena)    

Rubrica Coast to coast

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