Interessante il paragrafo del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (pag. 110) dedicato ai comodati d’uso in sanità.
Lo riporto testualmente:
“3. Comodati d’uso/ valutazione “in prova”
Un’attenzione particolare va rivolta ad alcune particolari modalità di ingresso delle tecnologie all’interno dell’organizzazione sanitaria, diverse rispetto agli ordinari canali di approvvigionamento.
In questa fase di transizione verso le procedure di approvvigionamento aggregate in capo alle centrali di committenza/soggetti aggregatori, sulla base di quanto previsto dalla recente normativa per il settore degli acquisti (legge di stabilità 2016), è possibile che il ricorso a tali modalità diventi sempre più elevato.
A partire, quindi, dalle misure di rafforzamento della trasparenza come, ad esempio, la pubblicazione dei dati inerenti le relative procedure aziendali autorizzative, si rende possibile la conoscenza interna ed esterna dei comportamenti assunti dalle aziende stesse in questo delicato ambito.
In tal senso potrebbe configurarsi pertanto come una misura ulteriore di trasparenza l’integrazione, da parte delle aziende sanitarie, delle informazioni sul sito istituzionale relative alle tecnologie introdotte attraverso le predette modalità, prevedendo il seguente set minimo di dati:
a) il richiedente/l’utilizzatore;
b) la tipologia della tecnologia;
c) gli estremi dell’autorizzazione della direzione sanitaria;
d) la durata/termini di scadenza;
e) il valore economico della tecnologia;
f) gli eventuali costi per l’azienda sanitaria correlati all’utilizzo della tecnologia (es. materiali di consumo).
Riguardo a quest’ultimo punto, nel caso in cui l’analisi della proposta di comodato evidenzi costi a carico dell’azienda sanitaria, connessi all'utilizzo del bene, la stessa non dovrebbe essere accettata ove preveda corrispettivi economici in favore del soggetto comodante o comunque di un soggetto predeterminato, in quanto tale vincolo attribuirebbe all’intera operazione la natura di contratto di appalto, che dovrebbe essere pertanto gestito secondo le ordinarie procedure di gara.
La medesima precisazione va riferita anche alle “donazioni” e/o alle “prove dimostrative”.
Per queste ultime, qualsiasi onere economico (inclusi materiali di consumo) deve essere totalmente a carico del soggetto che propone all’azienda sanitaria la prova dimostrativa.
L’insieme dei dati sopra riportati, a vari livelli di aggregazione, potrà costituire un database delle apparecchiature “in prova” da cui sia possibile effettuare i collegamenti con le successive modalità con le quali eventualmente le stesse tecnologie vengono acquisite dalle aziende.
Pertanto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrebbe utilizzare tali informazioni anche al fine di elaborare possibili indicatori di rischio come, ad esempio, la percentuale (numero e/o valore) delle apparecchiature in prova/comodati d’uso che si trasforma in acquisto, anche in relazione al totale della tecnologia acquisita dall’azienda.”